Decisione 21 dicembre 1954 - 6 maggio 1955, n. 83

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 21 dicembre 1954 - 6 maggio 1955, n. 83

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 21 luglio 1954:«Autorizzazione allAssessore per lindustria ed il commercio ad acquistare impianti ed attrezzature su scala industriale che tendano a migliorare i sistemi di fusione dello zolfo

 

Presidente: PERASSI; Relatore: AMBROSINI; P.M. : EULA ; Commissario Stato (Avv. Arias) - Regione siciliana (Avv. C. Selvaggi).

 

(omissis)

FATTO

 

LAssemblea regionale siciliana ha approvato nella seduta del 21 luglio 1954 un provvedimento legislativo col quale lAssessore per lindustria ed il commercio autorizzato a provvedere allacquisto ed alla costruzione di impianti ed attrezzature di tipo industriale che tendano a migliorare, sotto il profilo della maggiore resa e della diminuzione dei costi di esercizio, i sistemi di estrazione dello zolfo dal minerale.

Per la sperimentazione su scala industriale di tali impianti, lAssessore altres autorizzato a stipulare convenzioni con gli esercenti di miniere di zolfo, al fine di assicurare il rifornimento della materia prima necessaria ed a servirsi dellopera di esperti e tecnici del ramo. Ultimata la sperimentazione, lAssessore ha facolt di provvedere allalienazione degli impianti costruiti od acquistati al valore duso degli impianti stessi.

autorizzata la spesa di L. 300.000.000, da ripartirsi in due esercizi finanziari. Per la quota di spesa di L. 150.000.000, ricadente nellesercizio finanziario in corso (1954-55), si procede utilizzando la disponibilit di cui al cap. 20 dello stato di previsione della spesa. Per la rimanente quota di spesa (L. 150.000.000), ricadente nello esercizio finanziario 1955-56, si autorizza liscrizione nella categoria III del bilancio, a termini del decreto legislativo presidenziale 9 maggio 1950, n. 17 convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96 (art. 6).

Il Commissario dello Stato ha tempestivamente impugnato questo provvedimento legislativo, adducendo che la spesa di lire 150 milioni ricadente nellesercizio finanziario 1955-56 non ha la natura di spesa per partita di giro iscrivibile nella categoria III del bilancio, ma costituisce una spesa effettiva alla quale non fa riscontro una effettiva copertura a norma dellart. 81 ultimo comma della Costituzione e che, pertanto, deve considerarsi costituzionalmente illegittima la disposizione dellart. 6 del provvedimento legislativo impugnato, che provvede alla spesa con un rimedio puramente figurativo.

Limpugnativa del Commissario dello Stato stata ampiamente illustrata dallAvvocatura dello Stato con memoria a stampa ed oralmente alludienza. Ugualmente ampia, con memorie a stampa ed oralmente, stata la difesa della Regione. Il Procuratore generale ha concluso per laccoglimento del ricorso.

Con ordinanza del 6 ottobre 1954 lAlta Corte ha richiesto alla Regione la produzione del testo degli stati di previsione dellentrata e della spesa per lesercizio finanziario 1954-55.

La Regione ha prodotto il richiesto bilancio definitivo, approvato con legge del 9 novembre 1954 ed apportante modifiche a quello che era stato deliberato, in regime di esercizio provvisorio ed al quale fa riferimento il provvedimento legislativo impugnato.

Richiamata la causa alludienza, le parti hanno insistito nelle loro difese ed il Procuratore generale nella sua precedente conclusione.

 

DIRITTO

 

Come nel caso precedentemente deciso, riguardante limpugnata legge regionale del 20 luglio 1954, avente per oggetto « Contributi per incrementare la costruzione di edifici destinati ad asili infantili o ad asili nido , lAlta Corte ritiene che nel caso in esame venuto a cessare, in forza della sopravvenuta legge regionale del 9 novembre 1954, il presupposto del ricorso del Commissario dello Stato.

fuori dubbio che lobbligo imposto al legislatore dallo art. 81 ultimo comma della Costituzione, di indicare i mezzi per far fronte alle nuove e maggiori spese, non pu essere eluso con espedienti e mezzi puramente figurativi, ma deve essere attuato in modo concreto, con lindicazione, cio, di entrate effettive corrispondenti alle spese da erogare.

Ma altrettanto certo che tale obbligo ricorre non per le spese iscritte nel bilancio, sibbene per le nuove e maggiori spese che vengano designate con legge successiva a quella di approvazione del bilancio, siccome risulta chiaramente dal combinato disposto degli ultimi due commi dellart. 81 ed detto esplicitamente dal terzo comma dellart. 43 della legge sulla contabilit generale dello Stato, dal quale i due commi dellart. 81 suddetto traggono origine: « nelle proposte di nuove e maggiori spese occorrenti dopo lapprovazione del bilancio devono essere indicati i mezzi necessari per far fronte alle spese stesse .

Ora, nella fattispecie, per vedere se sia stato violato il suindicato ultimo comma dellart. 81, occorre tener presente non solo il provvedimento legislativo impugnato del 24 luglio 1954, ma anche la successiva legge del 9 novembre 1954 che lo integra, apportando un notevole cambiamento alla preesistente situazione giuridica.

Infatti, mentre quel provvedimento disponeva spese nuove e maggiori dopo lapprovazione della legge di bilancio, sia pure in regime di esercizio provvisorio anchesso indubbiamente soggetto allapplicazione dellart. 81, la legge sopravvenuta del 9 novembre 1954, di approvazione definitiva degli stati di previsione dellentrata e della spesa per lesercizio finanziario 1954-55, ha incluso le spese in questione nel corpo stesso del bilancio. E trattandosi di spese incluse nella legge del bilancio, non pu pi parlarsi, come avrebbe potuto farsi prima in base al testo del provvedimento legislativo impugnato del 24 luglio 1954, di « spese nuove e maggiori disposto con legge successiva a quella di approvazione del bilancio.

Quindi, nella nuova situazione giuridica venuta a crearsi in seguito alla legge non impugnata del 9 novembre 1954 di approvazione del bilancio non ricorre pi il caso previsto dallart. 81 ultimo comma della Costituzione, e conseguentemente non si riscontra laddotto vizio di illegittimit costituzionale.

 

P.Q.M.

 

LAlta Corte non accoglie il ricorso prodotto dal Commissario dello Stato avverso il provvedimento legislativo approvato dallAssemblea regionale siciliana il 24 luglio 1954 avente per oggetto « Autorizzazione allAssessore per lindustria e commercio ad acquistare impianti ed attrezzature su scala industriale che tendano a migliorare i sistemi di fusione dello zolfo.